Il quadro delle agevolazioni è molto complesso dopo le modifiche del Dl Aiuti

Guardando alla fine dell’anno diventa di rilevante attualità il tema delle agevolazioni fiscali correlate all’acquisto di beni strumentali: alla luce della riduzione del credito d’imposta per gli investimenti eseguiti dopo il 2022, potrebbe diventare urgente valutare la fattibilità di un’operazione in tempi rapidi, senza aspettare eventuali proroghe o rinnovi che potrebbero arrivare con la prossima manovra.

Va fatta chiarezza perché lo scenario normativo è molto articolato, sia per le norme già approvate nel precedente esercizio (legge 234/21), sia per le novità introdotte negli ultimi mesi (Dl Aiuti 50/22); ed è molto facile fare confusione nell’individuare la corretta misura del tax credit. Ecco dunque le varie ipotesi di investimento in beni materiali e immateriali.

Beni «ordinari»

Per i beni strumentali nuovi acquistati nel 2022 (diversi da quelli qualificabili “4.0”), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6%, da calcolare sul costo di acquisto. Questa misura è prevista dall’articolo 1, comma 1055, della legge 178/20, che fissa in 2 milioni di euro il tetto di costo entro cui è fruibile il credito d’imposta.

La stessa aliquota di agevolazione è prevista per l’acquisto di beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nella Tabella B della legge 232/2016, ma in questo caso il costo massimo agevolabile è di un milione di euro.

In relazione a questi investimenti va segnalato che:

O il bene potrebbe essere consegnato anche entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia versato al fornitore un acconto di almeno il 20% e che risulti accettato l’ordine dal medesimo fornitore;

O se il bene è stato consegnato entro il 30 giugno 2022, in forza di un acconto di almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2021 (con l’ordine accettato dal fornitore), il credito d’imposta è pari al 10% (comma 1054 della citata legge 178/20).

Beni materiali 4.0

La scadenza del 31 dicembre 2022 è importante anche per l’acquisto di beni materiali di cui alla tabella A della legge 232/16 (per comodità definiti “4.0”): in tal caso, infatti, la misura del credito d’imposta è fissata al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e decresce progressivamente fino al 10% per costi superiori a 10 milioni di euro, fino al tetto massimo di 20 milioni.

Resta ferma la finestra temporale “allargata”, se la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2023; in tale circostanza, se si rispettano le ulteriori condizioni sopra descritte, il credito sale al 50 per cento.

Beni immateriali 4.0

Per l’acquisto di beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla legge 232/2016, la misura del credito d’imposta era fissata nel 20% e comprendeva gli acquisti eseguiti in un arco temporale che andava dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Su questo punto però è intervenuto l’articolo 21 del Dl 50/22, che incrementa l’aliquota del credito d’imposta al 50% solo per gli investimenti eseguiti nel 2022, ferma restando la solita deroga di cui sopra per le consegne eseguite entro il 30 giugno 2023 (nel senso che anche in questo caso l’aliquota dell’ agevolazione è del 50%).

Investimenti eseguiti dal 2023

Per i soggetti che hanno in programma un investimento in beni strumentali, ma non riescono a eseguirlo (né a prenotarlo), entro il 2022 si prospetta l’azzeramento delle agevolazioni se parliamo di beni strumentali materiali o immateriali non 4.0. In base alla legislazione attuale, resterà solo l’agevolazione del patent box (incremento figurativo del 110% del costo) riferita alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di beni immateriali riconducibili a software protetti da copyright, brevetti depositati, disegni e modelli.

Beni materiali e immateriali 4.0 acquisiti dal 2023

Il credito d’imposta “sopravvive” anche per i beni materiali e immateriali 4.0 acquisiti dal 2023 in poi, ma tende a decrescere.

Più precisamente, se parliamo di beni strumentali materiali, l’acquisto tra il 2023 e il 2025 (con finestra temporale “allargata” al 2026) determina un tax credit del 20% (progressivamente decrescente per investimenti che superano 2,5 milioni di euro, per arrivare al 5% per quelli il cui costo è compreso tra 10 e 20 milioni). Invece, per i beni immateriali 4.0 acquisiti dopo il 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il credito è del 20%; e se l’acquisto avviene nel 2024 o nel 2025, la misura decresce rispettivamente al 15 e 10 per cento.

La consegna ultima del bene immateriale potrà avvenire al 30 giugno 2026, con le citate condizioni previste per la prenotazione del bene. Oltre questa data, ad oggi non sono previste agevolazioni sull’acquisto di beni strumentali 4.0.

Per maggiori informazioni riguardo agli incentivi 4.0:

Agevolazioni 4.0: novità per il 2022

Incentivi 4.0: tutto quello che c’è da sapere!

Fonte: Sole24Ore

Il 2022 sarà un anno importante per le agevolazioni agli investimenti in quanto, salvo modifiche, si tratterà dell’ultimo anno con percentuali cospicue di sostegno tramite credito di imposta. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 infatti, a partire dal 2023 le percentuali si ridurranno sensibilmente.

La Legge di Bilancio 2021 aveva già definito la struttura degli aiuti agli investimenti sotto forma di credito di Imposta per l’anno 2022. Le percentuali sono generalmente riviste al ribasso rispetto al 2021, ma le modalità di utilizzo e i requisiti rimangono gli stessi.

Per gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 con ordine e acconto pagato almeno pari al 20% entro il 2022 sono previste le seguenti agevolazioni:

Schema Agevolazioni

*Fonte CNA PR

Dal gennaio 2023 e fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, secondo questo schema:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 5% per investimenti da 10 a 20 milioni

Diminuzione dell’aliquota anche per i beni immateriali 4.0 previsti dall’allegato B: per il 2021 e il 2022 l’aliquota è fissata al 20%. La legge di bilancio 2022 prevede una proroga ancora al 20% per il 2023 e poi al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.

Caratteristiche dell’agevolazione per i beni materiali e immateriali 4.0 facenti parte degli allegati A e B 2017:

1. I beni materiali 4.0 agevolabili sono raggruppati in tre categorie:

a) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti
b) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
c) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Utilizzo del credito di imposta 4.0

Il credito d’imposta 4.0 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 3 quote annuali di pari importo, a differenza della precedente annualità quando le quote annuali erano 5. Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).

L’interconnessione resta requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione. Dal 2021 l’utilizzo del credito di imposta potrà partire dallo stesso anno di avvenuta interconnessione dei beni. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.

Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo.

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Fino a poco tempo fa la regola era applicare super e iper-ammortamento sull’acquisto di nuovi macchinari e macchinari innovativi. Queste tipologie di contributi sono sempre stati difficilmente accessibili; per questo motivo la legge adesso prevede il Credito d’imposta per gli investimenti e Credito d’imposta 4.0.

Chi può accedervi?

A tale contributo posso accedere tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale.

Sono  escluse  le  imprese  in  stato  di  liquidazione  volontaria,  fallimento,  liquidazione coatta   amministrativa,   concordato   preventivo   senza   continuità   aziendale,   altra procedura  concorsuale.  Sono  inoltre  escluse  le  imprese  destinatarie  di  sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tipo di contributo

Per quanto riguarda gli investimenti in industria 4.0., il Credito verrà calcolato sul costo sostenuto come segue:

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, o fino al 31/06/2022*

  • 50% del costo sulla quota complessiva di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo sulla quota complessiva di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
  • 10% del costo sulla quota complessiva di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro;

(*A condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.)

Per gli investimenti effettuati dal 01/02/2021 al 31/12/2022, o fino al 31/06/2023**

  • 40% del costo sulla quota complessiva di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo sulla quota complessiva di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
  • 10% del costo sulla quota complessiva di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro;

(**A condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.)

Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, il costo ammissibile è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo

Le imprese possono usufruire del credito d’imposta esclusivamente in compensazione, con 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’ anno di avvenuta interconnessione dei beni stessi. Nel caso l’interconnessione avvenga in un periodo successivo a quello dell’entrata in funzione degli impianti, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante, nella percentuale base del 6%-10%.

La fruizione del beneficiario è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP.

E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Scopri tutti i macchinari Sintesi per i quali puoi beneficiare del credito d’imposta cliccando qui.

IMPORTANTE: Non tutti gli investimenti rientrano a far parte di questa tipologia di contributo. Per avere l’elenco completo di tutti quelli ammissibili, compila il modulo qui sotto!

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